Comunicazioni all'autorità di P.S. della cessione di fabbricato rese a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21/3/1978 n. 59 (convertito in legge 18/5/78 n. 191)

La comunicazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art. 12 del D.L. n. 59/78. La finalità di tale adempimento è di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza (nei comuni non capoluoghi di provincia è il Sindaco) di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato e a quale titolo possono averlo in uso. Tale disposizione è stata recentemente modificata da due diverse normative:

  • D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) che all'art. 3 ha introdotto la "cedolare secca sugli affitti" e ha previsto che la registrazione del contratto di locazione assorba, tra l'altro, anche l'obbligo della comunicazione all'Autorità di P.S. della cessione di fabbricato o parte di esso. L'obbligo permane comunque nei casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuato nell'esecuzione dell'attività di impresa o di arti e professioni, quindi per tutte le comunicazioni di cessione del fabbricato il cui "cedente" risulta essere una persona giuridica, anche nel caso che si sia dato corso alla registrazione dell'atto di locazione/compravendita. (decorrenza disposizioni: 7 aprile 2011)
  • D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in Lege 106/2011) "prime disposizioni urgenti per l'economia" che all'art. 5 comma 4 ha previsto un analogo assorbimento dell'obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. 59/78, anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati. (decorrenza disposizioni: 14 maggio 2011)

Pertanto, per i soggetti che abbiano provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita dell'immobile, non è più previsto l'obbligo di comunicazione di cui sopra, con l'unica eccezione dei casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esecuzione dell'attività di impresa o di arti e professioni.

(Nessuna variazione è invece stata apportata alle comunicazioni di ospitalità legate alla normativa sull'immigrazione e rese ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 286/98 per le quali permane l'obbligo di presentazione)