Dall'1/1/2012 certificati rilasciati per gli uffici pubblici sostituiti obbligatoriamente da autocertificazione.
Art. 15 comma 1 della legge 183/2011: nuove disposizioni in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa dal 1 gennaio 2012
Con la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22/12/2011 sono state emanate le prime istruzioni per la semplificazione introdotte dall'art. 15 comma 1 della Legge 183/2011.
Dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici È VIETATO rilasciare certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti, da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o ai privati gestori di pubblico servizio (art. 40, D.P.R. 445/2000).
La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostituitve di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
Si ricorda comunque che il cittadino può SEMPRE compilare e consegnare le autocertificazioni, anche quando abbia a che fare con istituzioni private: Banche, assicurazioni, agenzie, poste, notai ecc... L'autocertificazione la lo stesso valore dei certificati (art. 46 DPR 445) ed è esente da imposta di bollo o diritto di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma. (Sui contenuti delle dichiarazioni presentate verranno effettuati i dovuti controlli).
I certificati pertanto, dal 1 gennaio 2012, saranno validi solo per i rapporti tra privati e gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe dovranno apporre sui certificati richiesti, a pena di nullità, la seguente dicitura:
- "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".