Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. L'ufficio può richiedere al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. Sulle somme in restituzione sono riconosciuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Importante

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori od uguali ad Euro 11,00 (undici/00); analogamente non si procede all'emissione di provvedimenti di discarico o sgravio cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad Euro 11,00 (undici/00).

È sempre ammessa per IMU e TARI la compensazione del credito per versamenti effettuati in misura maggiore in corso d'anno con quanto ancora dovuto per rate a saldo purché riferite allo stesso tributo.

Esempi:
IMU rata acconto 2020, versata nei termini, pari a Euro 100,00 (dovuta Euro 80,00)
IMU rata saldo 2020, da versare nei termini, (dovuto Euro 80,00) potrà essere effettuata versando Euro 60,00 (compensazione automatica)

È importante, per questo tipo di compensazione, che i versamenti siano effettuati alle scadenze corrette e mai per importi inferiori a quanto dovuto per quella tipologia di scadenza o rata.

Per quanto riguarda le altre possibilità di compensazione, si rimanda al Regolamento generale delle Entrate

Nell'istanza di rimborso andrà sempre indicato l'IBAN di riferimento per le operazioni di accredito automatico rimborso.

Riferimenti: