Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 160/2019 (c.d. "nuova IMU). La novità più rilevante è l'abolizione della TASI: dal 2020 nel comune di Mozzanica i fabbricati rurali strumentali dovranno versare l'IMU utilizzando l'aliquota dell'1 per mille.
I beni merce, sino al 2019 esentati per legge dal pagamento dell'IMU, dall'anno 2020 e sino al 31 dicembre 2021 tornano ad essere soggetti tenuti al pagamento. Per queste fattispecie il Comune di Mozzanica ha stabilito l'azzeramento dell'aliquota sia per il 2020 che per il 2021. (Dal 2022 tornano ad essere esentati per legge).
A seguito delle novità introdotte dal 2020 il comune, con delibera di C.C. del 25 maggio 2020, ha adottato il nuovo regolamento di disciplina dell'IMU e quello delle entrate comunale che annullano e sostituiscono i precedenti in vigore sino al 31 dicembre 2019.
I possessori di immobili non esclusi dall'imposta, intendendosi per possessori:
- proprietari
- titolari del diritto reale di usufrutto
- titolari del diritto reale di uso - abitazione - enfiteusi - superficie
inoltre:
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
- il concessionario di aree demaniali
- il locatario finanziario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto
- l'immobile di proprietà del minorenne ricade automaticamente in usufrutto legale ai genitori che pertanto, in ambito tributario, assumono la soggettività passiva ai fini IMU del figlio
(per l'elenco completo si rimanda all'articolo 18 del regolamento IMU)
- le abitazioni principali e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili in categoria A/1 A/8 A/9)
- gli alloggi e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non siano locati
- casa familiare e relative pertinenze assegnate al genitore affidatario dei figli
- un unico immobile e relative pertinenze per il personale appartenente a Forze armate di Polizia, VVFF e Prefetti
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole con la precisazione che con disposizoine del decreto Agosto (art. 78 bis) D.L. 104/2020 si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.
Premesso che per la definizione di "immobili" si rimanda alla normativa speciale contenuta nella Legge n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili ottenuto con le diverse modalità sotto elencate:
FABBRICATI
Il valore è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per
- 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2 C/6 C/7 con esclusione della categoria A/10)
Esempio: fabbricato A/2 r.c. Euro 520,00, valore imponibile = (€ 520,00 x 5% x 160 = € 87.360,00) - 140 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 C/4 C/5)
Esempio: fabbricato C/3 r.c. Euro 870,00, valore imponibile = (€ 870,00 x 5% x 140 = € 127.890,00) - 80 (per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5)
Esempio: fabbricato D/5 r.c. Euro 9.400,00, valore imponibile = (€ 9.400,00 x 5% x 80 = € 789.600,00) - 65 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/5)
- 55 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1)
AREE FABBRICABILI
La base imponibile è il valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.
Il valore venale dell'area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.
Il Comune di Mozzanica non ha approvato, per l'anno 2021, i valori minimi di riferimento, nemmeno orientativi di mercato.
TERRENI AGRICOLI
Il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale, risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole.
La nuova IMU non presenta novità particolari rispetto alle riduzioni già previste della base imponibile qualora sussistano particolari condizioni riguardanti l'immobile oggetto di tassazione:
- Fabbricati di interesse storico o artistico - Riduzione del 50% base imponibile
- Fabbricati inagibili o inabitabili alle condizioni tutte di cui all'art. 16 del Regolamento IMU
- Riduzione del 50% base imponibile - Alloggi concessi in comodato d'uso gratuito ad un parente entro il primo grado alle condizioni tutte di cui all'art. 15 del Regolamento IMU
- Riduzione del 50% base imponibile - Abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 - Riduzione del 25% base imponibile
Dall'anno 2021 è prevista una NUOVA riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero: con la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia.
Rimane esente l'abitazione principale e relative pertinenze purchè non accatastata in categoria A1-A8-A9
Dal 2022 tornano esenti i c.d. "beni merce" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati): si rimanda all'obbligo dichiarativo per usufruire di tale esenzione
Dal 2023 viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all'art. 1 comma 759 della L. 27/12/2019 n. 160, attraverso la lettera g-bis che esenta dal pagamento dell'IMU i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. In particolare la nuova disposizione è volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614 comma 2° c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In paraticolare si prevede che per fruire del beneficio, il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con Decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 1° marzo 2023.
L'anno 2020 ha visto stravolgere le regole previste per l'IMU, con decreti emergenziali che, per agevolare le attività chiuse per le misure di contenimento della pandemia, hanno previsto esoneri dal versamento, come quello per gli anni 2021 e 2022 introdotto dall'art. 78 comma 3 del D.L. 104/2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate. In continuità con le precedenti disposizioni, la nuova legge di Bilancio 2021 esonera dal pagamento della prima rata IMU 2021 alcune categorie di immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo e della ricettività alberghiera:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali, e immobili degli stabilimenti termali
- immobili alberghieri rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli affittacamere per brevi soggirni, case e appartamenti per vancanze, bed and breakfast, residence, campeggi, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate nei medesimi locali
- immobili di categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazione
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate
Aggiornamento Decreto Legge n. 41/2021 (DL Sostegni): il comma 1 dell'articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 i destinatari del contribueto a fondo perduto disposto dal decreto in questione all'art. 1 (commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi. L'esenzione di applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Aggiornamento Decreto Legge n. 73/2021 (Sostegni bis): La legge di conversione del decreto in questione (Legge n. 106 del 2021) prevede all'articolo 4-ter l'esenzione per l'anno 2021 del versamento dell'IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.
Scarica la nota IFEL riassuntiva per approfondire l'argomento
FATTISPECIE | NOTE | ALIQUOTA 2023 |
---|---|---|
Abitazione principale (IMU dovuta SOLO per immobili in categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 c.d. “di lusso”) e relative pertinenze |
Detrazione: |
3,8 % |
Fabbricati rurali strumentali | Esenti da IMU sino al 31/12/2019 e soggetti a TASI; dal 2020 soggetti solo a IMU | 1,0 % |
Beni Merce | Esenti da IMU sino al 31/12/2019; soggetti a IMU per anno 2020. L’esenzione opera solo per i mesi durante i quali il fabbricato merce non è oggetto di locazione | 0,0 % |
Fabbricati gruppo D | Escluso categoria D10 fabbricati rurali strumentali e D05 banche e istituti di credito | 9,5 % |
Fabbricati gruppo D05 | 10,6 % | |
Terreni agricoli | (escluse fattispecie esenti) | 9,5 % |
Aree fabbricabili | 9,5 % | |
Fabbricati a destinazione commerciale/artigianale/industriale | Uffici, studi professionali, negozi, magazzini e laboratori artigianali in categoria C/3-C/4 e C/2 e C/7. Immobili in categoria B | 9,5 % |
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed eventuali pertinenze concesse in uso gratuito tra genitori e figli. L'abitazione deve essere adibita a residenza anagrafica. Non è richiesta la registrazione del comodato | Valida per una sola abitazione (a scelta del contribuente) Aliquota agevolata (modulo attivazione da presentare entro il 31/12 dell'anno in cui è attivato il comodato). | 9,5 % |
Altri fabbricati a destinazione residenziale: |
Rientrano nella fattispecie le abitazioni vuote, non utilizzate, a disposizione, locate così come ad esempio il secondo box o la seconda cantina, tutti i comodati ai quali non si applica l’aliquota agevolata del 9,5 per mille nel rigo sopra riportato (es. immobile in uso gratuito tra fratelli). | 10,6 % |
(vedi anche artt. 11 - 12 del Regolamento IMU)
L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
A titolo esemplificativo:
Giorno di vendita | GG venditore | GG acquirente | Soggetto passivo |
---|---|---|---|
14/2 (non bisestile) |
13 |
15 | Acquirente |
15/2 (non bisestile) | 14 | 14 | Acquirente |
15/2 (bisestile) | 14 | 15 | Acquirente |
15/4 | 14 | 16 | Acquirente |
16/4 | 15 | 15 | Acquirente |
16/5 | 15 | 16 | Acquirente |
17/5 | 16 | 15 | Venditore |
Acquisto 10/3 e rivendita 22/3 |
9 1° venditore |
12 1° acquirente |
2° Venditore |
L'imposta annua dovuta per l'anno in corso si versa in 2 rate:
- la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso
- la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell'anno in corso
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno di riferimento.
In sede di acconto, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto dovuto a titolo per l'anno precedente, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
Il Comune di Mozzanica ha confermato per l'anno 2023 le aliquote dello scorso anno che pertanto sono quelle riportate nel prospetto precedente. I fabbricati rurali strumentali versano l'IMU utilizzando il codice tributo 3913. Non dovranno più versare alcuna imposta i locatari dei fabbricati rurali: tutta l'IMU è in capo ai proprietari.
Per ulteriori chiarimenti verificare l'art. 12 del Regolamento IMU.
Il Comune di Mozzanica provvede ogni anno ad inviare ai contribuenti con situazioni catastali definite i modelli F24 da utilizzare per l'acconto e per il saldo IMU.
I calcoli sono effettuati sulla base dei dati DISPONIBILI da banche dati (agenzia delle entrate, dichiarazioni, catasto, iscrizioni anagrafiche) al 31 dicembre dell'anno precedente. Pertanto, per tutte le situazioni variate dopo tale data, i modelli inviati dal Comune non sono utilizzabili.
I contribuenti possono provvedere autonomamente al ricalcolo rivolgendosi anche presso Patronati - CAAF - professionisti di fiducia per effettuare nei termini gli adempimenti richiesti.
L'Ufficio tributi provvede al caricamento delle variazioni in corso d'anno soltanto a partire dal mese di settembre per le variazioni certe ricevute e scaricabili dai portali entro il 1° semestre: le eventuali richieste di ricalcolo dovranno essere richieste su appuntamento e verranno regolate attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (con sanzioni e interessi) ed evase secondo disponibilità.
Per l'anno 2021 si precisa che eventuali ulteriori agevolazioni/riduzioni/esenzioni legate all'emergenza COVID-19 saranno oggetto di successivo aggiornamento.
I modelli F24 devono riportare il Codice Comune F786 che identifica il comune di Mozzanica e i codici tributo seguenti:
- 3912 (valido solo per abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
- 3914 terreni agricoli
- 3916 aree fabbricabili
- 3918 altri fabbricati ESCLUSE categorie D
- 3925 gruppo catastale D (ESCLUSO D/10) quota STATO aliquota sino al 7,6 per mille
- 3930 gruppo catastale D (ESCLUSO D/10) quota COMUNE aliquota eccedente il 7,6 per mille
Per le modalità di pagamento dei cittadini italiani residenti all'estero le modalità di versamento sono differenti: si rimanda alla scheda specifica.
Secondo quanto previsto all'art. 23 del Regolamento IMU, l'imposta non è dovuta se uguale o inferiore a 11 euro. Tale importo si riferisce all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo o conguaglio sempre dovuto anche se inferiore a 11 euro.
Si rimanda a quanto previsto dai Regolamenti IMU e ENTRATE e alle schede specifiche dei rimborsi.
Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU (solo nel caso in cui sia dovuta) è il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la variazione si è verificata (comma 769 l. 160/2019 "nuova IMU").
A titolo esemplificativo si ricorda che la principale tipologia di obbligo dichiarativo riguarda le AREE FABBRICABILI.
Si ricorda che la dichiarazione è dovuta anche per i contribuenti che hanno fruito dell'esenzione COVID-19: a tale proposito si rimanda alla scheda con le FAQ del Ministero delle Finanze dell'/8/6/2021
Dovrà inoltre essere presentata anche per i beneficiari dell'agevolazione prevista per gli immobili destinati ad uso abitativo, posseduti da persone fisiche ed affittati per i quali è stata emesa una convalida di sfratto per morosità entro il 28/2/2020 la cui esecuzione sia stata sospesa fino al 30/6/2021 (oppure nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa successivamente al 28/2/2020 a condizione che l'esecuzione sia sospesa fino al 30/9/2021 o fino al 31/12/2021)
Per gli immobili di proprietà degli Enti non commerciali individuai dall'art. 1 comma 759 lettera g L. 160/2019 il comma 770 stabilisce che la dichiarazione debba essere presentata ogni anno indipendentemente dal fatto che vi siano o meno state variazioni. Il termine è quello previsto del 30 giugno dell'anno successivo.
Con l'emanazione del DM 4 maggio 2023 sono stati approvati il modello della dichiarazione IMU degli Enti non commerciali e le relative istruzioni da utilizzare per dichiarare tutti gli immobili di cui sono in possesso e non solo quelli che beneficiano, totalmente o parzialmente, dell'esenzione, ossia quelli destinati allo svolgimento di una delle attività "meritevoli" con modalità non commerciali.
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08/08/2022 la nuova dichiarazione IMU IMPi: i modelli aggiornati facilitano l'adempimento relativo alla dichiarazione per specifiche fattispecie (ad esempio per la scelta dell'abitazione principale da parte di coniugi residenti in due comuni diversi per ragioni di lavoro - scelta che si ricorda è possibile soltanto a partire dall'anno di imposta 2022).
Il termine di presentazione rimane sempre stabilito entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento da dichiarare con la sola eccezione della dichiarazione 2022 per l'anno di imposta 2021 che potrà essere presentata entro il 31/12/2022 senza sanzioni anche da parte degli enti non commerciali (Legge di conversione 122/2022). Con il decreto Milleproroghe pubblicato in G.U. n. 49 del 27/2/2023 il termine è ulteriormente differito al 30/6/2023 (solo per gli enti non commerciali).
Si richiama l'attenzione sul disposto del Decreto Legge 21/10/2021 n. 146 convertito dalla legge 17/12/2021 n. 215 articolo 5-decies per effetto del quale:
"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare"
Attenzione! Non è norma di interpretazione autentica pertanto priva di efficacia retroattiva
Il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU barrando la casella esenzione sui dati catastali dell'immobile scelto e indicando nelle note "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160 del 2019"