In assenza della necessaria comunicazione da parte degli eredi ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 600/1973 (consultabile dal link sottostante), gli atti intestati al de cuius possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti di coloro che non abbiano comunicato all'Ufficio tributi, nei 30 giorni precedenti l'emissione dell'atto, le proprie generalità e domicilio con la comunicazione scaricabile direttamente. (Sentenza Corte di Cassazione del 7/6/2019 n. 15437)

Obblighi degli eredi

Gli eredi devono comunicare (direttamente, a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio tributi competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domiclio fiscale; tale comunicazione rappresenta un vero e proprio onere, volto a consentire agli uffici di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere fatta agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima,  non abbiano effettuato la comunicazione di cui sopra.