L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente (Legge 08/03/1989, n. 95, art. 1 e art. 5).
Lo scrutatore di seggio ha il compito di:
- assistere il presidente di seggio
- apporre la propria firma sulle schede elettorali della sezione, prima dell'apertura della votazione
- identificare ogni elettore che si reca a votare presso la sezione elettorale
- compilare il registro degli elettori con il numero del documento d'identità e il numero della tessera elettorale del votante
- vidimare la tessera elettorale
- certificare che l'elettore abbia votato
- redigere le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.
La domanda di iscrizione all'albo:
- è volontaria
- è gratuita
- dura per sempre: una volta inclusi si rimane iscritti sino alla perdita dei requisiti o su richiesta motivata dello scrutatore stesso.
La domanda di iscrizione all'albo deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno
SONO ESCLUSI PER LEGGE
Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 75° anno di età (esclusione dal poter svolgere la funzione)
i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al Decreto legislativo 19/11/1997, n. 422.
Sono esclusi inoltre coloro che (Legge 08/03/1989 n. 95, art. 3):
- chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo
- sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art.96 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 104, com. 2.
Regione Lombardia