Il Sindaco
Premesso che quest’anno in occasione dell’organizzazione del “Settembre Mozzanichese” e della “Sagra di Mozzanica 2025” prevista dal 26/09/2025 al 05/10/2025 a Mozzanica (BG) sono in programma una serie di eventi che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico sia nel centro cittadino che nelle zone limitrofe;
Ordina:
posto dalla normativa vigente, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni;
- per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana,per le motivazioni indicate in premessa, il divieto a chiunque, in tutto il territorio del Comune diMozzanica di detenere e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine dalle ore 21.00 del 26/09/2025 alle ore 24.00 del 05/10/2025
- il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine, anche ovedispensate da distributori;
- il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non opera nel caso i cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
Avvisa
che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presenteordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delleattività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della prima violazione, euro 200,00 nel caso della
seconda violazione, euro 300,00 della terza violazione, oltre all’applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissionedell’illecito amministrativo, in applicazione dell’art.13 della Legge n.689/1981;
Avverte
contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Ai sensi dell’art.18 della Legge 689/81 il Sindaco è l’autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l’accertamento delle violazioni. La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet dell’Amministrazione comunale;
Manda copia della presente Ordinanza:
- alla Prefettura di Bergamo-Ufficio Territoriale del Governo;
- ai soggetti di cui all’art.16 della Legge n.121 del 01/04/1981 ed ai soggetti di cui al combinato disposto di cui all’art.13 della Legge 689/81 affinché provvedano al controllo del rispetto della stessa;
- a tutte le attività commerciali interessate ed a tutti i pubblici esercizi tramite la Polizia Locale;
- al Comando Polizia Locale di Caravaggio, al Comando Stazione Carabinieri di Caravaggio ed al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio per opportuna conoscenza.
In allegato Ordinanza Sindacale n.10 del 17/09/2025
Regione Lombardia