IL SINDACO
Valutate le attuali condizioni meteorologiche che non consentono il rispetto di quanto disposto dal D.M. 383/2022 che fissa all’8/4/24 il termine del periodo di riscaldamento invernale;
Richiamato in modo particolare il punto 7 – commi 7, 8 e 9 delle disposizioni approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 3502/2020, che dispongono che “qualora si sia in presenza di condizioni climatiche effettivamente avverse è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento senza necessità di apposita ordinanza del Sindaco, purché gli impianti vengano mantenuti in funzione per un massimo di 6,5 ore giornaliere, cioè un numero di ore non superiore alla metà di quelle consentite a pieno regime”;
Ribadito che tutte le utenze con impianti centralizzati o autonomi, sono autorizzate al funzionamento per un numero di ore giornaliere non superiore a 6,5 – in ogni caso non nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 05.00;
Evidenziato infine che:
- dopo l’8 aprile tali accensioni straordinarie sono consentite solo qualora la situazione climatica lo renda necessario;
- gli impianti devono essere impostati in modo tale che la temperatura dell’aria all’interno degli edifici non superi i 19°C (+ 2°C di tolleranza).
AVVISA
Che è possibile l’accensione degli impianti di riscaldamento in deroga alle condizioni sopra evidenziate.