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I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - ANNO 2008
Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 93 del 27/5/2008
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ATTENZIONE!!!! L’INFORMATIVA COMUNALE I.C.I. 208 VIENE COSTANTEMENTE AGGIORNATA E VARIATA IN VIRTU’ DEI CHIARIMENTI NORMATIVI SULLA RECENTISSIMA EMANAZIONE DEL DECRETO LEGGE CHE HA RIVOLUZIONATO LA NORMATIVA ICI ABOLENDO L’IMPOSTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE E TUTTORA SOGGETTA ALL’EMANAZIONE DI CIRCOLARI E CHIARIMENTI. SI INVITA A CHIEDERE CONFERMA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE PRIMA DI EFFETTUARE I VERSAMENTI.
Premesso che per l’anno 2008 è stata confermata l’aliquota I.C.I. in vigore nell’anno 2007 e precisamente:
ALIQUOTA UNICA 5 PER MILLE
VERSAMENTI:
1° rata acconto: da versare entro il 16 giugno 2008 pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
2° rata saldo: da versare dal 1° al 16 dicembre 2008
E' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2008.
Condizioni per il calcolo del versamento I.C.I.:
• aggiornamento rendite catastali 5% (anche per quelle di nuova attribuzione) e dal 01/01/2007, esclusivamente per gli immobili di categoria B (collegi, ospizi, case di cura, ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole ecc..) del 40%;aggiornamento redditi dominicali 25%
il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.
Per disposizione regolamentare, dall’anno 2007 i versamenti spontanei non debbono essere effettuati se inferiori a € 12,00 (versamento complessivo pari a € 11,59 = non dovuto; versamento complessivo pari a € 12,00 = dovuto) specificando che tale limite non opera come franchigia e NON è applicabile per l’istituto del ravvedimento operoso.
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AGEVOLAZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO I.C.I..
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Premesso che per l’abitazione principale si intende quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, si rammenta che per il vigente regolamento comunale di applicazione dell’I.C.I. sono equiparate alle abitazioni principali:
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
• gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
• le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
• le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate o utilizzate in modo continuativo a qualsiasi titolo da altri soggetti;
• le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari ed eventuali pertinenze concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipote, zii e nipoti).
b) al coniuge separato o divorziato.
c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
SI RICORDA INOLTRE CHE IL PRESUPPOSTO PER LE AGEVOLAZIONI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO E’ LA RESIDENZA ANAGRAFICA DEI COMODATARI PRESSO GLI IMMOBILI.
L’EQUIPARAZIONE E’ POSSIBILE SOLTANTO PER UNA SOLA A SCELTA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI EVENTUALMENTE CONCESSE IN USO GRATUITO E SOLO NEL CASO IN CUI NON VENGA GIA’ EFFETTUATA PER QUELLA ADIBITA ALLA PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE.
Ai fini di quanto previsto dal regolamento comunale in vigore alla data del 28/05/2008, per l’attivazione dell’equiparazione, i soggetti passivi debbono presentare la dichiarazione I.C.I. (soltanto per l’anno di prima applicazione).
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NOVITA’ 2008 |
Il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/5/2008 ha reso inapplicabili le disposizioni che avevano introdotto la novità dell’ulteriore detrazione statale dell’1,33 per mille prevista dalla Legge Finanziaria per l’anno 2008 in materia di I.C.I., prevedendo L’ESCLUSIONE dall’applicazione dell’imposta degli immobili adibiti ad abitazione principale e, per estensione, delle relative pertinenze purché a servizio della stessa.
L’esclusione non opera per gli immobili accatastati nelle categorie A/1-A/8-A/9 (abitazioni signorili. Ville, castelli).
L’esenzione è immediatamente applicabile sin dalla rata di acconto 2008
Per gli immobili locati a titolo gratuito come da regolamento comunale e adibiti ad abitazione principale dall’occupante, l’esenzione opera per una sola a scelta delle unità immobiliari eventualmente concesse in uso gratuito e soltanto nel caso in cui non venga già applicata per quella adibita alla propria abitazione principale.
Resta confermato il versamento dell’I.C.I. per tutte le tipologie diverse da quella dell’abitazione principale (terreni agricoli, aree edificabili, uffici, negozi, fabbricati industriali, seconde case….) applicando l’aliquota del 5 per mille.
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AREE FABBRICABILI |
Premesso che per l’anno 2002, con delibera di G.C. n. 32 del 25/3/2002, erano stati determinati i valori unitari medi minimi delle aree fabbricabili del territorio comunale, considerato che per gli anni successivi non sono stati deliberati ulteriori aggiornamenti e visto che nel Regolamento Comunale di applicazione dell’I.C.I. non è stato previsto di avvalersi di tale facoltà, si informa che con deliberazione di G.C. n. 15 del 26/2/2005 è stato stabilito quanto segue:
• di non avvalersi della potestà regolamentare in materia di I.C.I. ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in merito alla determinazione periodica dei valori venali delle aree fabbricabili;
• di stabilire che sino a nuove disposizioni il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale, di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
• di ribadire che in ogni caso, per l’attività di accertamento, i valori minimi di riferimento adottati con la succitata delibera del 2002 potranno essere disconosciuti nel caso in cui risultassero inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati, aventi natura documentale;
Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato dal comune, INDIPENDENTEMENTE DALL’APPROVAZIONE DELLA REGIONE E DALL’ADOZIONE DI STRUMENTI ATTUATIVI DEL MEDESIMO
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MODALITA’ DI RISCOSSIONE |
La riscossione dell'I.C.I. è effettuata dal concessionario:
EQUITALIA ESATRI S.P.A. – indirizzo di riferimento: Via A. Moretti n. 11 – 24121 BERGAMO - tel. 035287431
- dall’anno 2008 sul NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE n. 88613732 intestato a EQUITALIA ESATRI S.P.A. MOZZANICA – BG- ICI
- tramite gli sportelli del concessionario.
- tramite gli sportelli della Banca Popolare di Bergamo.
Dall’anno 2007 è possibile il versamento spontaneo del proprio debito tributario anche mediante F24.
Presso l'ufficio tributi sono disponibili i moduli per le dichiarazioni e i versamenti e il testo integrale delle delibere e del NUOVO REGOLAMENTO I.C.I. IN VIGORE DALL’ANNO 2007.
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DICHIARAZIONE I.C.I. |
Si precisa che l’obbligo di dichiarazione I.C.I. è stato solo parzialmente soppresso a seguito del provvedimento del 18/12/2007 dell’Agenzia del Territorio che certifica l’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.
La dichiarazione pertanto dovrà essere ancora consegnata, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, PER TUTTO QUELLO CHE NON PUO’ ESSERE CERTIFICATO TELEMATICAMENTE (ad esempio: valori/variazioni di valore delle aree edificabili oltre all’acquisizione/perdita stato di edificabilità, la richiesta di riduzioni di imposta per fabbricati inagibili o inabitabili, gli immobili il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili, acquisto o perdita diritto dei benefici dell’abitazione principale, le variazioni di soggettività in caso di locazione finanziaria, le agevolazioni per gli immobili equiparati alle abitazioni principali come da regolamento, riduzioni per terreni agricoli ….) oltre alle variazioni dell’anno 2007 nel caso in cui per gli immobili oggetto di variazione non sia stato utilizzato il MUI (informazione reperibile presso il notaio).
I relativi modelli sono già a disposizione per il ritiro gratuito presso l’ufficio tributi.
FABBRICATI RURALI O NON ACCATASTATI
I proprietari o titolari di diritti reali su un immobile mai registrato al catasto, che ha subito modifiche non dichiarate o non ha più le caratteristiche di fabbricato rurale possono consultare sul sito
www.agenziaterritorio.it
oppure presso gli uffici dell’Agenzia e ufficio tributi, per verificare i risultati dell’attività di controllo negli elenchi già pubblicati che contengono la particella di terreno su cui insiste il fabbricato.
L’accatastamento dovrà avvenire entro il 30/11/2008.
Per regolarizzare la situazione, è necessario incaricare un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale all’Agenzia del Territorio. Con l’adempimento spontaneo di evita l’accatastamento d’ufficio da parte dell’Agenzia i cui costi tecnici verranno poi addebitati e si risparmia su oneri, sanzioni e interessi sulle imposte.
Se dalla visione degli elenchi pubblicati si riscontrano incoerenze o errori, è possibile segnalarli tramite il modello di autotutela che si trova sul sito www.agenziaterritorio.it alle pagine dedicate alle informazioni su “fabbricati non dichiarati ed ex rurali”.
TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI VARIAZIONI COLTURALI
Si segnala che dall’anno 2007 sono stati periodicamente pubblicati gli elenchi delle variazioni del reddito dei terreni a seguito dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura dai soggetti interessati all’erogazione dei contributi agricoli.
Gli elenchi delle particelle interessate già pubblicati sono comunque tuttora consultabili anche presso l’ufficio tributi. Gli effetti fiscali ai fini I.C.I., decorrono dall’anno 2007.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: UFFICIO TRIBUTI TEL. 0363 324824
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