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Nel 1995 la banda di Mozzanica, nata nel 1988, decise di fondarsi come Associazione. All'Atto Costitutivo fu allegato lo Statuto, che riportiamo qui per intero.
STATUTO
TITOLO I
Costituzione - Sede - Durata - Scopi
Art.1 - È costituita una Associazione denominata Corpo Musicale Parrocchiale "Don Gaspare Paltenghi" con sede in Mozzanica Via Castello n.32.
Art.2 - La sua durata è illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi.
Art.3 - L'Associazione non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere la diffusione della cultura musicale e bandistica in particolare. Si impegna inoltre a istituire corsi per allievi musicanti senza distinzione di sesso e limitazioni di età.
Art.4 - L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione delle finalità associative.
TITOLO II
Soci
Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato, comunque non inferiore a 10 (dieci). I soci dell'associazione si distinguono in: a) soci fondatori; b) soci musicanti; c) soci ordinari;
A) SOCI FONDATORI Sono soci fondatori quelli che intervengono in proprio e per delega all'atto costitutivo.
B) SOCI MUSICANTI Sono soci musicanti gli effettivi del corpo bandistico che abbiano richiesto l'iscrizione al libro soci e gli allievi con oltre 24 mesi di iscrizione purché già chiamati a partecipare a servizi o concerti della banda.
C) SOCI ORDINARI Sono coloro che, dimostrando interessamento per la banda, sono regolarmente iscritti all'Associazione a norma del presente statuto.
Art.6 - Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, indicando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; b) dichiarazione di accettazione dello statuto dell'Associazione; c) impegno a versare la quota sociale e ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni e a sottostare alle deliberazioni degli organi preposti.
I soci musicanti sono esenti dal versamento della quota sociale.
Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla data in cui viene ricevuta.
Eventuali soci ONORARI potranno essere nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio.
Art.7 - Lo scioglimento del rapporto associativo può verificarsi per morte, esclusione, recesso.
L'ESCLUSIONE è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione verso il socio: - che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi preposti; - che svolga attività in contrasto o concorrente; - che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione oppure crei dissidi tra i soci.
Il RECESSO viene concesso al socio che si trovi nelle condizioni di non poter più contribuire al raggiungimento degli scopi associativi o che abbia perduti i requisiti per l'ammissione.
Art.8 - Le deliberazioni di esclusione sono prese dal Consiglio di Amministrazione e notificate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere sempre con lettera raccomandata diretta all'Associazione entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
È salvo il diritto della richiesta di risarcimento per danni morali e economici arrecati all'Associazione dal socio escluso.
TITOLO III
Patrimonio - Esercizio sociale - Bilancio
Art.9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dal totale delle tasse di iscrizione formato da un numero illimitato di quote del valore di Lire 10.000 (diecimila) ciascuna; b) dal fondo di riserva; c) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri; d) da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un migliore raggiungimento degli scopi associativi. e) da beni mobili ed ogni altra attrezzatura; f) dagli strumenti musicali.
Art.10 - Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Art.11 - L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati al fondo di risera.
Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza dell'Associazione, né al suo scioglimento.
TITOLO IV
Organi sociali
Art.12 - Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente.
Assemblea dei soci. Art.13 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge. La loro convocazione si attua mediante lettera da inviare a ciascun socio oppure con affissione all'albo murale della sede, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, di un avviso di convocazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
In mancanza della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto e tutti gli amministratori.
Art14. - L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio consuntivo; b) procede alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione; c) delibera sulla responsabilità degli amministratori; d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione riservata alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Art.15 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Art.16 - Per le votazioni si procederà col sistema di votazione segreta.
Art.17 - Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci di età non inferiore ai 16 anni che risultino iscritti nel libro soci da almeno 6 mesi. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni socio avente diritto di intervento potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio avente pure diritto di intervento.
Ciascun socio potrà rappresentare al massimo altri tre soci.
Alle cariche sociali possono essere eletti i soci di età non inferiore ai 18 anni compiuti.
Art.18 - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina inoltre un segretario, anche non socio.
Le deliberazioni devono constare, di norma, da verbale sottoscritto dal presidete dell'Assemblea o dal segretario.
Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
Consiglio di amministrazione Art.19 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci consiglieri nominati fra i soci dell'Assemblea Ordinaria.
Il Parroco della Parrocchia "S.Stefano" di Mozzanica è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo anche i responsabili di settore.
Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il primo Consiglio di Amministrazione è eletto dai soci fondatori entro 30 giorni dalla costituzione dell'Associazione, anche in deroga all'anzianità di iscrizione stabilita dal comma 1) dell'art.17.
Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione i soci potranno esprimere un numero massimo di preferenze pari ai consiglieri da eleggere.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario Cassiere.
Può delegare, determinandole nella deliberazioe, parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Segretario Cassiere e da un consigliere.
Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di avviso da recapitare ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione.
Le adunanze sono valie quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti sarà determinante il voto del presidente.
Le votazioni del Consiglio di Amministrazione sono normalmente palesi e quando particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio stabilirà diverse modalità di votazione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, esclusi quelli espressamente riservati all'Assemblea.
Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; c) redigere eventuali regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività associativa; e) predisporre i programmi dell'attività annuale del sodalizio in collaborazione con il Maestro; f) nominare il Capo Banda ed i responsabili di settore (anche non soci) determinandone le funzioni; g) assumere ed esonerare il Maestro ed il personale docente, fissandone le mansioni e le retribuzioni; h) deliberre circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.
Art.20 - In caso vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli secondo i disposti dell'art. 2386 del codice civile.
Presidente Art.21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'uso della firma e la rappresentanza legale.
Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.
Egli ha anche la facoltà dinominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualsiasi grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente o ad un membro del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.
Maestro di musica Art.22 - Il Maestro di musica dirige il corpo bandistico e la scuola di musica per effettivi ed allievi. È suo compito curare l'attuazione del programma in collaborazione col Consiglio di Amministrazione.
Propone inoltre al consiglio direttivo: - nuove iniziative; - l'acquisto di nuovi strumenti; - programmi futuri; - elogi per meriti o sanzioni per infrazioni.
È responsabile della disciplina del corpo bandistico durante il servizio in pubblico e durante le ore di scuola. Stabilisce, sentito il parere del Consiglio direttivo, il calendario della scuola sia per gli effettivi che per gli allievi. Può delegare al capo banda o ai responsabili di settore parte delle sue funzioni.
Art.23 - Nel caso di infrazioni da parte dei soci alle norme e regole dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà infliggere ai responsabili: a) l'ammonizione; b) la sospensione a termine; c) la radiazione da adottare a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso nel termine di giorni dieci dalla notifica.
TITOLO V
Disposizioni generali
Art.25 - In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art.15 nomina tre liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dell'Associazione sarà devoluto alla Parrocchia "S.Stefano" di Mozzanica, o comunque destinato a finalità di interesse generale.
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le leggi vigenti.
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